New: Prospettive di riforma della legge penale a tutela dei minori

L'associazione "Cerchiamo Denise" onlus è stata la promotrice delle seguenti leggi:

1)   La nuova figura di reato "SEQUESTRO DI MINORENNI" ( in primis ) (approvato emendamento) Legge ribattezzata "Legge Denise"

2) La modifica di reato di cui ALL' ART. 574 CP. "SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI" ( approvato emendamento)
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GAZZETTA UFFICIALE N. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128

Modifiche apportate al codice penale art. 605 e nuovo inserimento art. 574-bis

Comunicato stampa nuova figura di reato, sequestro di minorenni e art.574 bis cp. "sottrazione di persone incapaci"
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"LEGGE DENISE" ribattezzata 'Denise', in onore di Denise Pipitone, la bambina sparita da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. È stata infatti la lunga battaglia condotta dalla mamma, Piera Maggio, a convincere il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ad affrontare la questione del reato di sequestro di minore che non era previsto dal codice penale. A sostenere Piera Maggio, il suo legale Giacomo Frazzitta e l'On.le Barbara Mannucci, prima firmataria dell'emendamento pacchetto sicurezza. Piera Maggio si è incatenata e ha fatto lo sciopero della fame davanti al Quirinale il 26/10/2007 giorno del Settimo Compleanno di Denise, per ottenere l'approvazione della "LEGGE DENISE".

ART. 605 comma 3 NUOVA FIGURA DI REATO "SEQUESTRO DI MINORENNI" (che amplia l'articolo 605 del codice penale) prevede che, in caso di sequestro di minore, "si applica la pena della reclusione da 3 a 12 anni", se il bimbo ha tra i 15 ed i 18 anni. Se il minore ha anni 14 o meno o se "è condotto o trattenuto all'estero", si applica una pena da 3 a 15 anni. La pena prevista, senza la nuova figura di reato andava da "6 mesi a 8 anni".
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente.

ART. 574-bis NUOVA FIGURA DI REATO "SOTTRAZIONE DI MINORE" da parte di uno dei due genitori e il trattenimento all'estero del bimbo e che introduce un articolo 574-bis al codice penale.
"Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore" è punito "con la reclusione da 1 a 4 anni", spiega il testo. E ancora, se il fatto avviene ai danni di un minore che ha più di 14 anni e con il suo consenso "si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni". Se a sequestrare è uno dei due genitori la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale.
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SENTENZA EMESSA DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE APPLICATA LA "LEGGE DENISE"

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA:
LIBERTA' INDIVIDUALE (DELITTI CONTRO LA) - SEQUESTRO DI PERSONA - SOTTRAZIONE DI MINORENNI E DI PERSONE INCAPACI >> Cass. pen. Sez. V, Sent. (ud. 04-11-2010) 18-02-2011, n. 6220 (Riferimenti normativi COST Art.13 - CP Art.574 - CP Art.605)

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NEWS - IN LAVORAZIONE: RICHIESTA MODIFICA ART. 410 c.p.p. LEGGI >>
PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE NORME DI PROCEDURA PENALE:

1) ART. 10. Inammissibilità dell'azione civile - DPR 22.9.88 n. 448 ( PROCESSO PENALE A CARICO DI MINORENNI )

2) ART. 90 c.p.p. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato; ART. 410 c.p.p. " OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE"