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Atto di precetto che intima Pipitone Antonino al pagamento del mantenimento mai versato..

2026-06-09 11:40

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Atto di precetto che intima Pipitone Antonino al pagamento del mantenimento mai versato..

A seguito di alcune gravi dichiarazioni che ledono la nostra persona nell'onore e nel rispetto, poiché sono documenti pubblici, oggi troviamo necessar

 A seguito di alcune gravi dichiarazioni che ledono la nostra persona nell'onore e nel rispetto, poiché sono documenti pubblici, oggi troviamo necessario pubblicarne qualcuno.

 Atto di precetto.

 

- il Tribunale di Marsala con Sentenza n. 502/2012, (proc. n. 1498,2010 R.G.) pubblicata in data 31.05.2012, spedita in forma esecutiva il 22.02.2022 e notificata unitamente al presente atto, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la signora Pietra Maggio ed il signor Pipitone Antonino, ed ha, tra l'altro, condannato il signor Pipitone a corrispondere alla signora Pietra Maggio la somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio Kevin;

- la signora Maggio ed il figlio Kevin, con lettera a/r dell'11.11.2021, ricevuta dal signor Pipitone in data 24.11.2021, chiedevano in pagamento della somma alla data dovuto:

- fino ad oggi il signor Pipitone Antonino non ha effettuato nessun pagamento; - Il credito complessivo, in applicazione del termine quinquennale di prescrizione, calcolato alla data di interruzione avvenuta con In lettera a/r oltre interessi e spese; dell'11.11.2021 ammonta, allo stato, a euro.....

 

🔴* SOMMA CHE ANCORA AD OGGI NON SONO STATE CORRISPOSTE, NE TANTOMENO VI È STATO MAI UN PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO DA PARTE NOSTRA.

 

***

 

🟥 PER I PIÙ SMEMORATI.
CHIARIMENTI SULLA SENTENZA DEL 20 MAGGIO 2025


🔴 A chiarimento delle falsità scritte e dette.
La Sentenza di assoluzione di Tony Pipitone dice questo: "Dinanzi all'inadempimento dell'odierno imputato PROTRATTOSI SIN DAL 2007" ed ancora " Appare evidente che il Pipitone Antonino, sottraendosi SISTEMATICAMENTE ALL' OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO impostogli in favore del figlio, abbia integrato il fatto tipico di reato punito dalla fattispecie incriminatrice"
Rammento soltanto che Kevin nel 2007 aveva l'età di 12 anni e il padre putativo non ha mai contribuito. Vero è che il reato dal 2007 al 2018 è prescritto.
Tuttavia il Giudice di Marsala lo assolve affermando :" A fronte di un EFFETTIVO INADEMPIMENTO, debba ritenersi che lo stesso abbia in buona fede ritenuto di non assolvere ai suoi obblighi"


***
🔴 Sentenza del 20 maggio 2025.
L'assoluzione ottenuta in sede penale non significa che il mantenimento sia stato pagato. Significa semplicemente che il tribunale non ha ritenuto configurabile il reato penale nel periodo contestato, poiché nel frattempo Kevin era già diventato economicamente autonomo.
La sentenza, quindi, non afferma che gli obblighi siano stati rispettati, ma valuta esclusivamente l'aspetto penale della vicenda.
Resta il fatto che il mantenimento non è stato corrisposto per un lungo periodo, dal 2007 al 2018. Purtroppo, una parte di queste somme non è più recuperabile a causa della prescrizione, non perché il mantenimento sia stato versato, ma per ragioni legate ai termini previsti dalla legge.
In sede civile, invece, è stata emessa una condanna al pagamento delle somme dovute per il periodo ancora perseguibile. Anche questo è un dato che non può essere ignorato.
La verità dei fatti è importante e va raccontata per quello che è, senza interpretazioni fuorvianti e senza confondere un'assoluzione penale con l'adempimento degli obblighi di mantenimento.


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